Lo Statuto

STATUTO DELLA
UNIONE NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PER LE SCIENZE
APPLICATE ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA, ALLA
SICUREZZA ALIMENTARE ED ALLA TUTELA AMBIENTALE (UNASA)

Articolo 1
(Denominazione)

     E’ costituita l’UNIONE NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PER LE SCIENZE APPLICATE ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA, ALLA SICUREZZA ALIMENTARE  ED ALLA TUTELA AMBIENTALE (UNASA).

 

Articolo 2
(Durata)

     L’UNASA ha durata illimitata.

 

Articolo 3
(Scopi)

     Sottolineato il valore strategico della cultura e della ricerca scientifica per lo sviluppo tecnico, economico e sociale;

     evidenziato il contributo che le Istituzioni culturali, come le Accademie, offrono per la produzione e diffusione di innovazione e sviluppo sostenibile;

     considerata l’importanza delle scienze applicate alle multifunzionali attività agricole, comprendenti tutti gli aspetti collegati alla sicurezza alimentare ed alla tutela dell’ambiente:

     l’UNASA ha lo scopo di:

a) stabilire tra le istituzioni più stretti rapporti di collaborazione anche nel  quadro delle prospettive aperte dal processo di unificazione europea;

b) curare il collegamento permanente fra tali Istituzioni;

c) stimolare e assecondare la realizzazione di comuni programmi di attività, nel rispetto delle singole autonomie;

d) eventualmente rappresentare tali Istituzioni nelle formali sedi consultive nazionali ove si discutono i problemi culturali del Paese e costituire la necessaria, unica interfaccia a livello nazionale, europeo ed internazionale.

     L’UNASA non ha scopo di lucro.

 

Articolo 4
(Membri)

     4.1 – Possono essere Membri della “Unione nazionale delle Accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell’agricoltura alla sicurezza alimentare ed alla tutela ambientale”, le Accademie e le similari istituzioni culturali che esplicano la loro attività di studio e di ricerca per lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’agricoltura, per la sicurezza alimentare e per la tutela dell’ambiente.

     4.2 – Possono chiedere di entrare a far parte dell’UNASA altre Accademie e similari Istituzioni culturali italiane che perseguano anche analoghi obiettivi. Le richieste di adesione sono insindacabilmente sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Generale.

     4.3 – Ogni Membro è tenuto a versare alla cassa dell’UNASA la quota annuale stabilita dall’Assemblea Generale.

 

Articolo 5
(Organi)

     Sono organi dell’UNASA:

a) l’Assemblea Generale;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) Collegio Revisori.

Articolo 6
(Assemblea Generale)

6.1 – L’Assemblea Generale è costituita dai Membri dell’UNASA e dai componenti del Comitato Esecutivo. Ogni Membro può parteciparvi formalmente, con diritto di voto, con il proprio Presidente in carica o con un delegato da questi debitamente autorizzato.
All’Assemblea Generale possono essere presenti come osservatori altri Accademici degli stessi Membri nonché, i rappresentanti di altre organizzazioni interessate alle questioni poste all’ordine del giorno, di volta in volta invitati dal Presidente dell’UNASA.

     6.2 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta entro i primi sei mesi dell’anno solare.
La convocazione ha luogo almeno quindici giorni prima della riunione, mediante lettera, fax o e-mail.

     6.3 – Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi Membri; in seconda convocazione l’Assemblea è valida se il numero dei Membri non è inferiore a tre.
Ogni partecipante ha diritto ad un sol voto; le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

     6.4 – L’Assemblea delibera in merito all’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo.

     6.5 – L’Assemblea Generale, udita la relazione del Presidente, esprime pareri sull’attività dell’UNASA, delibera in merito all’accettazione di nuovi Membri, elegge i componenti del Comitato Esecutivo, adotta i provvedimenti necessari per le attività dell’Unione.

     6.6 – Le spese per l’organizzazione delle riunioni dell’Assemblea Generale sono a carico del Membro che la ospita. Le spese di viaggio e di soggiorno rimangono a carico di ciascun partecipante.

     6.7 – Le proposte di eventuali riforme dello Statuto, formulate da almeno tre Membri, sono approvate dall’Assemblea Generale con la presenza di almeno tre quarti dei Membri ed il voto della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 7
(Comitato Esecutivo)

     7.1 – Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’UNASA ed è costituito da 3 componenti, di cui:

a) il Presidente dell’UNASA;

b) due componenti eletti dall’Assemblea Generale. L’elezione è effettuata a maggioranza dei Membri presenti all’Assemblea;

c) un Vice-Presidente nominato dal Comitato Esecutivo nel proprio ambito.

     7.2 – Il Comitato Esecutivo è convocato mediante lettera, fax o e-mail almeno quindici giorni prima della riunione.

     7.3 – Le spese per l’organizzazione delle riunioni del Comitato Esecutivo sono a carico della Istituzione che la ospita. Le spese di viaggio e di soggiorno rimangono a carico di ciascun partecipante.

     7.4 – I componenti del Comitato esecutivo rimangono in carica per quattro anni. Non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
I componenti “non Membri” partecipano ai lavori dell’Assemblea ed hanno diritto di voto.

     7.5 – Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente per l’attuazione delle direttive scaturite dall’Assemblea, stabilisce rapporti con altre Istituzioni ed Organizzazioni. Decide tempestivamente su questioni urgenti o su eventuali contenziosi, informandone tutti i Membri nell’attesa di sottoporre a ratifica della successiva Assemblea generale le azioni intraprese.

     7.6 – Il Comitato Esecutivo predispone i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

 

Articolo 8
(Presidente)

     8.1 – Il Presidente viene nominato dall’Assemblea Generale, tenendo conto delle proposte formulate da almeno tre membri. Può essere scelto fra personalità di chiara fama scientifica o di riconosciuto alto prestigio.

     8.2 – Il Presidente rappresenta l’UNASA, cura la convocazione della Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo, amministra il patrimonio e le rendite dell’UNASA, ne firma gli atti ufficiali, ne cura gli interessi e conferisce altre eventuali cariche per le quali non è diversamente disposto nel presente Statuto. Sottopone all’approvazione dell’Assemblea ogni atto che non riguardi l’ordinario funzionamento dell’UNASA.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Comitato Esecutivo.

 

Articolo 9
(Revisori dei Conti)

     Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale ed è costituito da tre Revisori ciascuno proposto da un diverso Membro o componente del Comitato Esecutivo.

     Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale scritta sui fatti amministrativi dell’UNASA che sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale.

     Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa ai lavori dell’Assemblea.

     Il Collegio dei Revisori rimane in carica un quadriennio e i Revisori sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

     Ai Revisori non è dovuto nessun compenso.

 

Articolo 10
(Sede)

     La rappresentanza legale, la segreteria e l’amministrazione dell’UNASA hanno sede permanentemente presso l’Accademia dei Georgofili. La sede operativa è proposta del Presidente in carica.

 

Articolo 11
(Patrimonio)

     Il patrimonio dell’UNASA è formato:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei Membri, richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell’UNASA;

b) dai contributi di Enti pubblici od altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

 

Articolo 12
(Scioglimento)

     L’UNASA si estingue per delibera assembleare con le maggioranze previste dalla legge.

     In caso di scioglimento per qualunque causa l’UNASA dovrà devolvere il suo eventuale patrimonio ad altra associazione che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell’UNASA.

 

Articolo 13
(Regolamento)

     L’UNASA potrà avvalersi di un proprio regolamento, proposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dall’Assemblea Generale.

 

Articolo 14
(Disposizione finali)

     Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.